Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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I presupposti dell'obbligo di notifica alla persona offesa della richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare personale (di Gaspare Dalia)


Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte contribuisce a chiarire i contorni dell’obbligo di notifica del­l’i­stanza ex art. 299 c.p.p. alla persona offesa, attraverso la puntuale ricostruzione dei diversi interventi legislativi che, a partire dalla previsione di un mero dovere informativo, hanno inserito nel sistema un momento di reale coinvolgimento dell’offeso nella dinamica cautelare, apprestando, così una tutela rafforzata della vittima in relazione ai delitti maturati in contesti in cui sussistono concrete possibilità di intimidazione o di ritorsioni. Per far ciò, i giudici di legittimità hanno interpretato la norma tenendo conto del catalogo contenuto nella Direttiva 2012/29/UE, con cui si identificano i soggetti ai quali la tutela è riconosciuta in relazione al tipo di reato di cui sono vittima e alla loro condizione. Da ciò, secondo la Cassazione, discenderebbe un’univoca interpretazione della norma nel senso di riconoscere l’obbligo di notifica in tutti quei casi in cui la persona offesa sia esposta ad un concreto pericolo di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di minacce e di rappresaglie.

The conditions to inform the victims about the request for revocation or replacement of precautionary measures

The Supreme Court helps to clarify the boundaries of the obligation to notify the application pursuant ex art. 299 c.p.p. to the victim, through a detailed reconstruction of the various Acts succeeded, which have allowed the passage of the fulfillment from mere informative effect (since initially there was not a moment of real involvement of the offense in the precautionary dynamics), up to reach a reinforced relevance of the offended part in all the crimes matured in the context for which there are concrete possibilities of intimidation or retaliation. To do this, the judges of Supreme Court have interpreted the standard referring, first of all, to the content catalog of Directive 2012/29/EU, which identifies the subjects whose protection is recognized in relation to the type of crime and to their condition. For the Supreme Court, an unequivocal interpretation of the law would result in recognizing the obligation of notification in all cases in which the victim is exposed to a concrete danger of secondary and repeated victimization, of threats and reprisals.

 
LA DISCIPLINA IN ESAME Il procedimento di revoca e sostituzione delle misure cautelari, come modificato dal d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con l. 15 ottobre 2013, n. 119 [1], prevede un dovere di informazione [2] della persona offesa (o del suo difensore, nonché dei servizi socio-assistenziali) quando si procede per delitti commessi con “violenza alla persona”, affinché la vittima [3] possa adottare tutte le misure comportamentali di autotutela rispetto alla modifica dello status detentionis dell’indagato [4]. Il legislatore sembra, tuttavia, essere andato oltre, avendo previsto, in un delicato ambito qual è quello cautelare, un particolare (e potenzialmente farraginoso) meccanismo per la modifica dello stato detentivo, ad eccezione dell’istanza formulata in sede di interrogatorio di garanzia. È dunque chiaro che l’onere dell’indagato (o imputato, essendo previsto espressamente, dall’art. 299, comma 4-bis, c.p.p., che tale meccanismo operi anche ad indagini concluse) sia imprescindibile requisito per consentire quel contraddittorio cartolare atto a dimostrare il permanere del solo pericolo per la persona offesa di subire tutte quelle conseguenze tipiche dei fenomeni di cd. vittimizzazione secondaria, senza che la stessa “interferisca” con tutto ciò che attiene alla sfera della libertà personale. Con il deposito di memorie ex art. 121, c.p.p. (per la verità, sempre presentabili a prescindere dell’attivazione di tale meccanismo), la persona offesa, invero, è partecipe nell’evoluzione dello statuscautelare al fine di offrire elementi di valutazione, che devono essere, però, esclusivamente pertinenti al profilo delle esigenze cautelari [5]. La sentenza in commento si caratterizza, tuttavia, per aver operato una pregevole ricostruzione sistematica dell’attuale impianto normativo seguente all’introduzione del comma 2-bis all’art. 299, c.p.p. [6], prevedendo una novità assoluta nel panorama della vicenda cautelare, ossia una condizione di ammissibilità dell’istanza de libertate, riservata, «con locuzione di significato tutt’altro che univoco, ai soli procedimenti per “delitti commessi con violenza alla persona”» [7]. In realtà, a seguito del necessario e non più rinviabile adeguamento del nostro sistema processuale volto ad un’effettiva tutela degli interessi della vittima di reato, tutto l’impianto procedimentale (e, in particolare, l’intero meccanismo di modifica di cui all’art. 299 c.p.p.), ha subito profonde modificazioni [8]. Ciò in quanto si è voluto decisamente valorizzare il ruolo (diversificato in ragione del titolo di reato per cui si procede) della persona offesa nell’ambito di tutto il [continua..]

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Fascicolo 2 - 2018