Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
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Sulla nomina del difensore di fiducia desumibile per facta concludentia (di Giulia Mazza, Dottoranda di ricerca in Diritto pubblico (indirizzo penalistico) – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)


La Corte di legittimità ha ritenuto valida la nomina del difensore di fiducia in presenza di concreti e univoci comportamenti concludenti idonei a dimostrare la sussistenza di un rapporto fiduciario tra l’imputato e il difensore medesimo. È quindi ribadito e condiviso l’orientamento giurisprudenziale consolidato che riconosce natura tipicamente ordinatoria e regolamentare alle disposizioni di cui all’art. 96, commi 2 e 3, c.p.p., rimanendo, tuttavia, dubbia l’ef­ficacia processuale di singoli comportamenti posti in essere nel caso concreto.

On the appointment of the hired counsel per facta concludentia

The Court of Cassation considered the appointment of the hired counsel valid in the presence of concrete and unambiguous conclusive behaviours suitable for demonstrating the existence of a fiduciary relationship between the accused and the defender himself. It is therefore reaffirmed and shared the majority of legal trends which recognizes the typically ordering and regulatory nature of the provisions of the art. 96, paragraphs 2 and 3, c.p.p., remaining, however, doubtful the procedural effectiveness of individual behaviours in the specific case.

La dichiarazione di nomina del difensore di fiducia deve essere intesa alla luce del principio del favor defensionis MASSIMA: È valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dal­l’art. 96 c.p.p., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per facta concludentia. PROVVEDIMENTO: [Omissis] RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 18.11.2020, la Corte d’appello di Lecce – sez. distaccata di Taranto, dichiarava de plano l’inammissibilità dell’appello, proposto da (omissis) avverso la sentenza resa dal Tribunale di Taranto il 7 luglio 2014, in quanto l’atto di impugnazione proposto nell’interesse dell’imputato – assente già nel giudizio di primo grado, ma assistito in quella sede dall’avv.to d’ufficio (omissis) –, era stato sottoscritto unicamente dall’avv.to (omissis), di cui non risultava in atti la nomina. Rilevava la Corte distrettuale che non erano state rispettate le formalità di cui all’art. 96 cod. proc. pen., ma che in ogni caso – quand’anche si intendesse aderire all’orientamento meno rigoroso della giurisprudenza di legittimità secondo cui è valida la nomina del difensore di fiducia, pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dall’art. 96 cod. proc. pen., in presenza di elementi inequivoci dai quali la designazione possa desumersi per facta concludentia – non era dato rinvenire in atti nessun dato da cui desumere la volontà dell’imputato di farsi assistere dall’avv.to (omissis) nella presentazione dell’atto di gravame dal momento che l’imputato era rimasto contumace nella precedente fase del giudizio ed era stato assistito da un difensore d’ufficio. 2. Ricorre l’avv.to (omissis) quale difensore dell’imputato, articolando due motivi di ricorso, che possono essere esposti congiuntamente, con cui lamenta la violazione dell’art. 606, lett. b) e c) cod. proc. pen. e, con il secondo, anche la violazione della lett. e). Il ricorrente deduce l’irritualità della decisione adottata dalla Corte d’appello e sostiene che la Corte avrebbe dovuto decidere nel contraddittorio delle parti nelle forme previste per il procedimento camerale dall’art. 127, comma 1, cod. proc. pen. in quanto la decisione adottata de plano aveva fortemente penalizzato l’imputato che, diversamente, avrebbe potuto difendersi in ordine al profilo di inammissibilità (poi dichiarato) relativo al difetto di procura. L’errore ravvisato nella decisione impugnata, secondo la prospettazione difensiva, deriva dal fatto che la Corte avrebbe dovuto fissare l’udienza al fine di garantire il contraddittorio delle parti in quanto sussistevano elementi in atti che già [continua..]

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SOMMARIO:

1. Premessa - 2. La dichiarazione di nomina del difensore di fiducia: aspetti formali - 3. Il problema della tassatività delle modalità di perfezionamento dell’atto di nomina: il principio del favor defensionis - 4. Segue. La nomina fiduciaria quale atto formale che non ammette equipollenti - 5. La nomina tacita del difensore delle parti private diverse dall’imputato - 6. Considerazioni conclusive - NOTE


1. Premessa

La decisione in analisi, pur non affrontando una questione inedita, offre l’opportunità di riflettere sul tema della nomina del difensore con modalità non coincidenti con quelle indicate dal codice e, in particolare, sulla validità della designazione del difensore di fiducia per facta concludentia. È utile in proposito una preliminare, sia pur sintetica, disamina della vicenda. Con ordinanza, la Corte di appello di Lecce dichiarava de plano l’inammissibilità dell’appello in quanto l’atto di impugnazione proposto nell’interesse dell’imputato era stato sottoscritto unicamente dal difensore, di cui non risultava in atti la nomina. Nel dettaglio, si rilevava il mancato rispetto delle formalità di cui all’art. 96 c.p.p. e, in ogni caso, l’assenza in atti di dati da cui desumere la volontà dell’imputato di farsi assistere dal difensore nella presentazione dell’atto di gravame, atteso che l’imputato era rimasto contumace nella precedente fase del giudizio ed era stato assistito da un difensore d’ufficio. La decisione veniva quindi impugnata con ricorso per cassazione censurandosene l’irritualità, poiché adottata in assenza del contraddittorio tra le parti nelle forme previste per il procedimento camerale dall’art. 127, comma 1, c.p.p.; più precisamente, a parere del ricorrente, si sarebbe verificata una violazione del diritto di difesa, e ciò soprattutto in considerazione della sussistenza in atti dell’ordinanza di ammissibilità dell’incidente di esecuzione, promosso dall’imputato a mezzo del difensore di fiducia ritualmente nominato, che aveva consentito la rimessione in termini per l’impugnazione della sentenza di primo grado. Accogliendo il ricorso, il Giudice di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata. Nell’affrontare la questione giuridica sottoposta al suo esame, la Suprema Corte ha aderito all’indirizzo ermeneutico consolidato secondo cui le disposizioni di cui all’art. 96, commi 2 e 3, c.p.p. sono, per loro intrinseca natura e per la finalità perseguita, suscettibili di un’interpretazione ampia e scevra da ogni rigida formalità. Nello specifico, al fine di agevolare l’esercizio del diritto di difesa, il termine “dichiarazione”, contenuto nell’art. 96 c.p.p., è [continua ..]


2. La dichiarazione di nomina del difensore di fiducia: aspetti formali

La complessità insita nello svolgimento dell’accertamento penale giustifica la necessaria presenza di soggetti tecnicamente qualificati che, fornendo assistenza all’imputato, ne possano rendere effettiva la partecipazione [2]. Invero, la lettura delle norme interne e sovranazionali dedicate alla difesa penale induce a definire la stessa quale diritto inviolabile che si risolve nell’esercizio dei poteri processuali necessari per agire o difendersi in giudizio e per orientare la formazione del convincimento del giudice [3]; tale prerogativa trova poi la sua più compiuta realizzazione nel contraddittorio [4], «condizione ritenuta universalmente ottimale per il più efficace esercizio della stessa funzione giurisdizionale» [5]. Per simili ragioni, la disciplina generale dedicata al difensore ha come scopo quello di tutelare la libertà dell’interessato nella scelta dello stesso, nonché di garantire l’effettività della difesa allo scopo di agevolarne l’esercizio [6]. A conferma dell’accezione di difesa tecnica come libertà nella scelta del difensore di fiducia, le norme contenute nel titolo VII del libro I del codice di rito prospettano una regolamentazione di tale soggetto processuale incentrata sulla natura fiduciaria del rapporto con l’assistito. In particolare, la disposizione di cui all’art. 96, comma 1, c.p.p. prevede il potere dell’imputato (o dell’indagato) [7] di investire un determinato professionista della funzione difensiva nel procedimento nei suoi confronti, instaurando così il negozio giuridico che riguarda il piano interno della relazione fiduciaria. Per quanto invece attiene al rapporto di valenza pubblica [8], il comma secondo dell’art. 96 c.p.p. disciplina la dichiarazione di nomina rilasciata all’autorità procedente quale atto formale che conferisce al soggetto nominato la qualità di difensore; in altri termini, è la manifestazione di volontà dell’imputato con la quale egli esercita il diritto alla libera scelta di un difensore di fiducia. Ciò chiarito, il nodo interpretativo che si pone al vaglio della giurisprudenza di legittimità nasce dalla constatazione che il legislatore non ha indicato alcuna formalità per esprimere la volontà di conferire l’incarico difensivo. Come è noto, [continua ..]


3. Il problema della tassatività delle modalità di perfezionamento dell’atto di nomina: il principio del favor defensionis

La questione circa la possibilità di ammettere forme di investitura equipollenti a quelle disciplinate dalla legge si pone con riguardo alla nomina “tacita”, vale a dire la designazione non risultante da alcun documento, ma potenzialmente desumibile da situazioni sintomatiche della sussistenza di un rapporto fiduciario tra l’interessato e il professionista. La sentenza qui in esame si inserisce nel solco di un consolidato indirizzo di legittimità secondo il quale il diritto di intervenire e difendersi nel procedimento non deve essere subordinato a rigide forme [17]. Tale interpretazione orientata nel senso della validità del conferimento “implicito” del mandato difensivo giustifica la propria posizione sulla base di due rilievi argomentativi: il primo attiene all’importanza che la dichiarazione di nomina assume quale strumento per l’esercizio di una prerogativa costituzionalmente rilevante; l’altro è invece ispirato alla valorizzazione del principio del favor defensionis che orienta la normativa attinente la difesa. In quest’ottica, la forma dell’atto di investitura fiduciaria sarebbe rilevante e influente sulla validità del procedimento solo sotto certi profili [18]. Nello specifico, le formalità previste dall’art. 96, comma 2, c.p.p. sarebbero richieste ad substantiam e rileverebbero esclusivamente sotto l’aspetto pubblico, cioè per quanto riguarda il dovere degli uffici giudiziari di inviare nei modi e nei termini di legge gli avvisi e le notifiche che devono essere recapitati all’imputato e ai suoi difensori [19]; in altri termini, la previsione di specifiche forme, in questo caso, costituisce il mezzo attraverso il quale l’ufficio giudiziario è posto nelle condizioni di conoscere colui che assisterà l’imputato nel corso del procedimento [20].Viceversa, per quanto attiene all’esercizio del diritto di difesa [21], la forma non è considerata elemento essenziale dell’atto di nomina e sarebbe richiesta ad probationem per quel che concerne la verifica della volontà dell’imputato, nonché la relazione fiduciaria tra professionista e assistito [22]. È stato infatti chiarito che se la forma è generalmente strumento per garantire la provenienza certa della designazione dall’imputato, tale certezza può comunque [continua ..]


4. Segue. La nomina fiduciaria quale atto formale che non ammette equipollenti

Alle pronunce sin ora esaminate e che maggiormente garantiscono il diritto di difesa dell’imputato, si contrappongono le decisioni di una minoritaria giurisprudenza di legittimità che condiziona la validità processuale del conferimento dell’incarico difensivo alla scrupolosa osservanza delle forme e delle modalità disciplinate dalla previsione di cui all’art. 96, commi 2 e 3, c.p.p. [30]. È il legislatore, si afferma, a richiedere che la designazione del difensore di fiducia – per la rilevanza giuridica che tale atto assume nell’ordinamento processuale in ordine alla salvaguardia dell’inviolabile diritto di difesa – risulti con certezza, non potendosi affidare all’interessato la facoltà di scegliere il modo di presentazione o di comunicazione della nomina. Necessaria certezza alla quale può pervenirsi esclusivamente con la produzione rituale dell’atto di nomina, che deve indiscutibilmente dimostrare, attraverso l’autografia o la personale dichiarazione, la volontà dell’interessato. In ultima analisi, valorizzando la rilevanza delle prerogative derivanti per legge dal mandato difensivo nonché l’incidenza che il loro esercizio ha sullo svolgimento dell’intero procedimento [31], l’orienta­mento ermeneutico in questione giunge alla conclusione che la dichiarazione si specificherebbe nella formale esternazione volitiva diretta a designare il professionista di fiducia, senza che sia ammissibile una prova presuntiva dell’incarico difensivo, desunta da comportamenti che le parti possono avere in concreto tenuto.


5. La nomina tacita del difensore delle parti private diverse dall’imputato

La rappresentanza difensiva delle parti private diverse dall’imputato è ispirata al modello civilistico, considerato che esse agiscono nell’ambito di un rapporto di siffatta natura che si inserisce nel processo penale [32]: la nomina fiduciaria – in questi casi obbligatoria [33] – non costituisce un atto a forma libera, ma si perfeziona, ai sensi dell’art. 100, comma 1, c.p.p., mediante il conferimento di una procura speciale [34]. La procura alle liti presuppone una espressa manifestazione di volontà del soggetto interessato circa il conferimento dell’incarico difensivo [35] e può essere redatta in via autonoma con atto pubblico (art. 2699 c.c.) oppure con scrittura privata autenticata (art. 2073 c.c.), ma anche essere apposta in calce o a margine della dichiarazione di costituzione di parte civile; quest’ultima deve contenere, a pena di inammissibilità, le generalità del difensore nominato, unitamente all’indicazione della procura rilasciata e alla sottoscrizione del professionista di fiducia [36]. La ragione per cui si prevedono tali formalità in relazione all’attribuzione del mandato defensionale è da ricercare nella posizione processuale della parte civile, alla quale il codice di rito garantisce un ruolo strumentale alla tutela dell’interesse patrimoniale al risarcimento dei danni [37]. Più in generale, la disciplina della parte civile nel processo penale suggerisce come in relazione alla difesa tecnica della stessa non sussistano quelle particolari esigenze di celerità ed efficienza della nomina, invece avvertite in relazione alla difesa dell’imputato o dell’indagato. Volendo, ora, esaminare l’atto di instaurazione del legame difensivo tra persona offesa e professionista, va rilevato che le previsioni di cui agli artt. 90 e 101 c.p.p. autorizzano tale soggetto processuale – titolare dell’interesse protetto dalla norma incriminatrice che si assume violata – a nominare un difensore nelle forme previste dall’art. 96, comma 2, c.p.p.; ciò al fine dell’esercizio dei diritti e delle facoltà attribuiti allo stesso dalla legge. Il rinvio normativo alle forme previste per l’atto di nomina dell’imputato giustifica la riproposizione per la persona offesa della questione della tassatività delle modalità di [continua ..]


6. Considerazioni conclusive

La segnalata apertura della giurisprudenza di legittimità al riconoscimento di modalità di perfezionamento della nomina fiduciaria equipollenti a quelle previste dall’art. 96 c.p.p. appare meritevole di consenso in quanto risulta coerente con la stessa ratio della norma, che, come chiarito in precedenza, è quella di garantire che l’atto in questione provenga dall’imputato. Invero, la disposizione in esame, nel disciplinare l’atto di investitura del difensore, configura la difesa tecnica quale diritto che generalmente non soggiace a limitazioni in relazione alle fasi procedimentali e che si declina, in primo luogo, come libertà di scegliere un legale che possa svolgere con stabilità la propria attività lungo l’intero arco del processo, finché duri il rapporto fiduciario sotteso alla sua designazione [46]. L’interpretazione in chiave estremamente semplificata delle modalità di perfezionamento dell’atto di nomina del professionista di fiducia dell’imputato è, dunque, coerente con l’intento legislativo di non subordinare la difesa dello stesso a rigide formalità né ad oneri di autentica della sottoscrizione; in altri termini nell’ambito di una disciplina tesa a salvaguardare il diritto dell’imputato alla libera scelta del difensore, l’adozione di un approccio eccessivamente formalistico rischierebbe di riverberarsi in negativo sulla parte che è chiamata a difendersi dal processo, senza peraltro alcun appiglio normativo [47]. Beninteso, si tratta di pronunce che condizionano la validità del mandato difensivo tacito alla presenza di una condotta inequivocabilmente espressiva di tale volontà, scongiurando così il rischio che un approccio totalmente sostanzialista privi di ogni significato l’atto di nomina; in queste ipotesi, la sostanza prevale sulla forma proprio in virtù del favor defensionis che ispira la normativa volta ad assicurare in concreto l’assistenza tecnica, quale corollario del principio del contraddittorio ed espressione del diritto costituzionale alla inviolabilità della difesa. Certo, non si può ignorare che le lacunose indicazioni normative in merito alle formalità attraverso le quali esprimere la nomina del legale di fiducia possano scontare il limite che la norma assuma la sua configurazione finale in relazione al [continua ..]


NOTE
Fascicolo 2 - 2022