Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Decisioni in contrasto (di Paola Corvi)


Sequestro e confisca di beni appartenenti alla massa fallimentare

(Cass., sez. IV, 13 gennaio 2022, n. 864)

La sentenza in commento ripropone un contrasto giurisprudenziale in ordine alla possibilità di disporre in via diretta il sequestro preventivo di beni della società, in caso di dichiarazione di fallimento, con particolare riguardo all’ipotesi in cui si proceda per reati tributari.

segue

L’art. 12 bis d. lgs. n. 74/2000 prevede, infatti, che, nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’art. 444 c.p.p. per uno dei delitti previsti dal decreto, sia sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. Un recente orientamento giurisprudenziale ha escluso che possa disporsi il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente dei beni, quando sia intervenuta una dichiarazione di fallimento: il vincolo conseguente a tale dichiarazione comporta lo spossessamento, il venir meno del potere di disporre del proprio patrimonio in capo al fallito, e il passaggio dei beni nella disponibilità della curatela cui è attribuito il compito di gestire tale patrimonio, al fine di evitarne il depauperamento. Peraltro, secondo tale indirizzo, l’impossibilità di aggredire i beni della persona giuridica rende ammissibile il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti della persona fisica (Cass., sez. IV, 7 marzo 2018, n. 10418; Cass., sez. III, 10 ottobre 2018, n. 45574; Cass., sez. III, 16 maggio 2020, n. 14766; Cass., sez. III, 5 febbraio 2021, n. 12125). Tale lettura sarebbe implicitamente accolta anche dalle Sezioni Unite che, secondo questa impostazione, in una loro pronuncia hanno dato per presupposta l’impossibilità di eseguire il sequestro preventivo su beni appartenenti alla massa fallimentare, laddove hanno riconosciuto al curatore fallimentare la legittimazione a chiedere la revoca del sequestro preventivo a fini di confisca e ad impugnare i provvedimenti in materia cautelare reale (Cass., sez. un., 13 novembre 2019, n. 45936). L’ ammissibilità del provvedimento ablatorio anche a seguito della dichiarazione di fallimento è al contrario sostenuta da un diverso filone giurisprudenziale, cui aderisce anche la sentenza in commento: la misura ablatoria reale, in virtù del suo carattere obbligatorio, da riconoscere sia alla confisca diretta che a quella per equivalente, è destinata a prevalere su eventuali diritti di credito gravanti sul medesimo bene, a prescindere dal momento in cui intervenga la dichiarazione di fallimento, non potendosi attribuire alla procedura concorsuale, che intervenga prima del sequestro, effetti preclusivi rispetto all’operatività della cautela reale disposta nel rispetto dei requisiti di legge. Del resto, l’unico limite all’operatività della confisca posto dall’art. 12 bis del d.lgs. n. 74/2000 è costituito dall’eventuale appartenenza del bene a persona estranea al reato. Tale interpretazione è confortata anche da alcune affermazioni delle Sezioni Unite sul [continua..]

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Fascicolo 2 - 2022