Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte di giustizia Ue (di Lisa Grisonich e Veronica Tondi)


Le rilevanti indicazioni della Grande Sezione sulla qualità dell’assistenza linguistica ai sensi della direttiva 2010/64/UE

(Corte di giustizia UE, Grande Sezione, 23 novembre 2021, causa C‑564/19)

di Elisa Grisonich

La sentenza in commento risulta densa di implicazioni sul terreno delle garanzie procedurali degli accusati e dei ricercati, che trovano fondamento nelle cosiddette direttive di Stoccolma. La Grande Sezione della Corte di giustizia ha, più precisamente, avuto modo di pronunciarsi sulla qualità dell’assi­stenza linguistica, vero e proprio elemento portante della direttiva 2010/64/UE sul diritto all’interpre­tazione e alla traduzione nei procedimenti penali. Dall’arresto si possono scorgere rilevanti indicazioni sulla concreta declinazione che tale paradigma deve avere nei sistemi nazionali. Di riflesso, e in stretta correlazione con ciò, la pronuncia affronta il problema delle conseguenze che l’inosservanza del diritto all’assistenza linguistica, prioritario rispetto alle altre garanzie processuali, comporta sulle ulteriori prerogative assicurate all’accusato.

segue

L’arresto è stato emesso a seguito di un rinvio pregiudiziale presentato da un giudice ungherese (Tribunale centrale distrettuale di Pest), il quale era stato investito di un procedimento penale intentato in Ungheria nei confronti di un cittadino svedese di origine turca per una supposta violazione delle disposizioni nazionali in materia di armi da fuoco e munizioni. Più nel dettaglio, l’interessato, dopo essere stato arrestato, veniva interrogato con l’assistenza di un interprete di lingua svedese e, in quella sede, pur in assenza di un difensore, veniva informato dei sospetti sorti a suo carico. Negli sviluppi successivi, giacché il prevenuto non era comparso alla data fissata per l’udienza, il procedimento penale era proseguito in assenza di quest’ultimo, in linea con quanto stabilito dal diritto ungherese. A fronte di tale fattispecie, il giudice a quo dubitava della compatibilità della legislazione e della prassi nazionale rispetto al diritto eurounitario. In Ungheria – rilevava il Tribunale centrale distrettuale di Pest – non esiste alcun registro ufficiale di traduttori e di interpreti indipendenti e debitamente qualificati; oltretutto, la normativa non indica in alcun modo chi, e in base a quali criteri, possa essere nominato traduttore o interprete in un procedimento penale. Ecco che, su queste basi, con una prima questione pregiudiziale, la Corte di giustizia veniva sollecitata a chiarire se l’art. 5 della direttiva 2010/64/UE imponesse agli Stati membri di istituire un registro di traduttori e di interpreti indipendenti e debitamente qualificati o, in ogni caso, di garantire che la qualità dell’assistenza linguistica possa essere oggetto di controllo. Di pari passo con tale interrogativo si poneva, inoltre, la questione riguardante l’interpretazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei procedimenti penali. In altre parole, il giudice ungherese invitava la Corte di giustizia a precisare se, a fronte dell’im­possibilità di stabilire l’effettiva comprensione dell’addebito da parte dell’accusato, in mancanza di un registro nazionale di traduttori o di interpreti o di un altro metodo di controllo sulla qualità dell’assistenza linguistica, gli artt. 4, § 5 e 6, § 1, direttiva n. 13/2012, letti alla luce dell’art. 48, § 2, CDFUE, precludessero la facoltà di svolgere un procedimento in absentia. Peraltro, va precisato che il rinvio pregiudiziale non si arrestava a quest’ultima questione interpretativa, ma toccava altre due problematiche. In estrema sintesi, il giudice a quo tentava, anzitutto, di portare al cospetto della Corte di giustizia le gravi criticità circa l’indipendenza dei giudici che affliggono il sistema giudiziario ungherese, in supposto contrasto con l’art. 19 TUE e l’art. 47 CDFUE; il tutto, nella [continua..]

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Fascicolo 2 - 2022