Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


Novità sovranazionali (di Daniela Vigoni)


La Dichiarazione di Venezia sul ruolo della giustizia riparativa in materia penale

1. Sono ormai molti gli atti internazionali che sollecitano il ricorso alla giustizia riparativa, la quale si pone in chiave complementare o alternativa al tradizionale intervento di tipo punitivo-retributivo, attraverso percorsi dove il confronto è funzionale a una composizione e reciproca comprensione diretta a riparare il pregiudizio derivante dal reato.

In proposito, la dichiarazione di Venezia, espressa in occasione della Conferenza dei Ministri della Giustizia del Consiglio d’Europa “Criminalità e Giustizia penale – Il ruolo della giustizia riparativa in Europa”, tenutasi il 13 e 14 dicembre 2021, rappresenta perciò un documento d’interesse, significativo nella direzione di promuovere i modelli di giustizia riparativa e di attuare, in particolar modo, la Raccomandazione Rec (2018)8.

segue

2. La Raccomandazione Rec (2018)8 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulla giustizia riparativa in materia penale si pone al centro di una serie di atti internazionali in tema e ne raccoglie, definisce e sviluppa in modo compiuto i contenuti. Fra queste altre fonti si possono menzionare: sempre in seno allo stesso Consiglio d’Europa, oltre alla Raccomandazione n. R(99)19 sulla mediazione in materia penale, con le relative Linee guida per una migliore implementazione (2007), anche la Raccomandazione R(2017)3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole europee sulle misure e sanzioni di comunità, la Raccomandazione R(2010)1 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole del Consiglio d’Europa in materia di probation; a livello di Unione europea, la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI; nell’ambito delle Nazioni Unite, la Risoluzione ECOSOC 2002/12 sui principi base sull’uso di programmi di giustizia riparativa in materia penale. L’obiettivo è incoraggiare gli Stati membri del Consiglio d’Europa a utilizzare e potenziare modelli e programmi di tipo riparativo nei sistemi nazionali di giustizia penale, sia nell’ambito, sia al di fuori del procedimento penale. Nell’Appendice della Raccomandazione, attraverso 67 regole, suddivise in 7 sezioni, vengono definiti i principi e i caratteri del modello compositivo, l’ambito, il modus operandi e gli sviluppi (I. Campo di applicazione della Raccomandazione; II. Definizioni e principi operativi generali; III. Principi fondamentali della giustizia riparativa; IV. Base giuridica per la giustizia riparativa nell’ambito della procedura penale; V. Funzionamento della giustizia penale in relazione alla giustizia riparativa; VI. Il funzionamento dei servizi di giustizia riparativa; VII. Evoluzione della giustizia riparativa). In primo luogo, viene chiarito che con il termine “giustizia riparativa”, s’intende “ogni processo che consente alle persone che subiscono pregiudizio a seguito di un reato e a quelle responsabili di tale pregiudizio, se vi acconsentono liberamente, di partecipare attivamente alla risoluzione delle questioni derivanti dall’illecito, attraverso l’aiuto di un soggetto terzo formato e imparziale” (reg. 3). Essa si realizza principalmente attraverso un “dialogo (diretto o indiretto) tra la vittima e l’autore dell’illecito, e può anche includere, eventualmente, altre persone direttamente o indirettamente toccate da un reato” (reg. 4), come i famigliari o la stessa comunità coinvolta. Peraltro, possono essere elaborate procedure che non implichino un dialogo fra vittima e autore del reato, comunque ispirate [continua..]

» Per l'intero contenuto effettuare il login

inizio


Fascicolo 2 - 2022