Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

indietro

stampa articolo indice fascicolo leggi articolo leggi fascicolo


L'estensione della procedibilità a querela: la ragionevolezza delle scelte (di Orietta Bruno, Ricercatore confermato di Procedura penale – Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)


La delega ‘Cartabia’, nel tentativo di recuperare efficienza e ragionevole durata del processo, incide in materia di procedibilità, aumentando le fattispecie accertabili su querela della persona offesa e snellendo il sistema di notificazioni verso quest’ultima. Nel rispetto dei criteri direttivi, poi, si invita il Governo ad istituire una nuova ipotesi di remissione tacita della suesposta condizione per l’accertamento penale. Le scelte, non confacenti allo spirito della riforma, risultano poco condivisibili sotto vari profili

Parole chiave: querela, condizioni di procedibilità.

The extension of the admissibility on complaint: the reasonableness of the choices

The ‘Cartabia’ delegation, in an attempt to recover efficiency and reasonable delay of the process, has an impact on the matter of ex officio admissibility, increasing the cases that can be ascertained on complaint by the victim of crime and streamlining the system of notifications to the latter. It also calls on the Government to establish a new hypothesis of tacit discontinuance of the above-mentioned condition for criminal investigation. The choices, which are not in keeping with the spirit of the reform, cannot be schared in several respects.

SOMMARIO:

1. L’evoluzione - 2. Il dato positivo: nel dettaglio - 3. La ratio - 4. Ragionare in maniera complessa di questioni semplici - 5. La procedibilità d’ufficio ex art. 590 bis, comma 1, c.p. parrebbe salva ma… - NOTE


1. L’evoluzione

Il 4 ottobre 2021, dopo una lunga, travagliata vicenda parlamentare e governativa, la l. 27 settembre 2021, n. 134 – recante «Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» – è pubblicata in Gazzetta Ufficiale [1]. Essa si compone di due articoli: il primo fissa una serie di deleghe per l’Esecutivo da esercitarsi entro un anno dall’entrata in vigore dell’articolato precettivo; il secondo reca novelle al c.p. e al c.p.p. con valenza immediata [2]. E nasce da un iter modificativo che, partito dal d.d.l. n. 2435-A [3], passa, dopo la formazione del Governo in carica, attraverso una serie di emendamenti predisposti alla luce dei lavori della Commissione di studio ‘Lattanzi’ (chiamata dal Ministro della Giustizia ad elaborare cambiamenti in materia di processo e sistema sanzionatorio penale nonché di prescrizione del reato), sino ad approdare al testo in vigore. Tra le innumerevoli norme, spicca, con chiare finalità deflative [4], quella rivolta all’emanazione di decreti legislativi contenenti modifiche «al codice penale e (…) di procedura penale in materia di condizioni di procedibilità» [5] sugli aspetti indicati nel dettaglio dalla delega e in ossequio agli enucleati «principi e criteri direttivi» [6]. Più esattamente, l’art. 1, comma 15, l. n. 234/2021 stabilisce che si introduca 1) «la procedibilità a querela della persona offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi o gravissime previsto dall’articolo 590-bis, primo comma, del [c.p.] [7]; 2) «l’estensione del regime di procedibilità a querela di parte a ulteriori specifici [illeciti] contro la persona o contro il patrimonio nell’ambito di quelli puniti con pena edittale detentiva non superiore nel minimo a due anni»; 3) nell’evenienza, «ai fini della determinazione della pena detentiva non si tenga conto delle circostanze, facendo salva la procedibilità d’ufficio quando la persona offesa sia incapace per età o per infermità»; 4) «l’obbligo, quanto ai reati perseguibili a querela, che con l’atto di querela sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni», nonché, [continua ..]


2. Il dato positivo: nel dettaglio

Come anticipato, l’art. 1, comma 15, lett. a), l. n. 134/2021 prevede che il Governo debba avviare una nuova era con la procedibilità a querela dell’offeso «per il reato di lesioni stradali gravi o gravissime»; dunque, una modifica del vigente regime accertativo di entrambe le fattispecie declinate nell’art. 590-bis, comma 1, c.p. Tale disposto, alla lett. b), individua nella querela il requisito-principe per l’azione penale anche in occasione di reati contro la persona o il patrimonio puniti con una pena detentiva «non superiore nel minimo a due anni»; inoltre, si chiarisce, quale direttrice, che, per determinare la sanzione, non si devono computare le circostanze, facendo salva la procedibilità d’ufficio quando la persona è incapace per età o infermità. L’Esecutivo ha il compito di dilatare il ricorso alla condizione di procedibilità di cui si discute ad una vasta gamma di illeciti contro la persona o il patrimonio, captati tra quelli colpiti con pena della reclusione non superiore nel minimo a due anni. Si puntualizza che, ai fini del relativo calcolo, non si dovrà avere riguardo alle circostanze (neanche ad effetto speciale) e che occorre salvaguardare la procedibilità d’ufficio – per una prevalente esigenza di tutela di soggetti deboli – allorquando l’offeso sia incapace per età oppure infermità. Sicché, il perimetro dell’intervento è circoscritto a fatti di minore offensività. L’art. 1, comma 15, lett. c), l. n. 134/2021, stabilisce, invece, che, nel coacervo di funzioni delegate, si debba tratteggiare una previsione in virtù della quale, nell’atto di querela, sia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni e, all’uopo, venga, possibilmente, segnalato un «recapito telematico» adeguato. Si evince che la norma in esame allestisce un ulteriore onere formale, ossia l’elezione di domicilio per le notiziazioni relative al procedimento penale. Giova sottolineare che, rispetto all’iniziale d.d.l. n. 2435 A.C., la Commissione Lattanzi emenda il testo sancendo, in luogo dell’indirizzo PEC, la sufficienza «di un idoneo recapito telematico» dal momento che la posta elettronica certificata è un servizio aggiuntivo e più oneroso del tradizionale “biglietto elettronico”, dunque meno [continua ..]


3. La ratio

L’analisi, in chiave critica, della materia esige di comprendere i motivi che hanno spinto il Governo e la Commissione ‘Lattanzi’, prima, e il Parlamento, nel prosieguo, ad emanare l’art. 1, comma 15, lett. a-d), l. n. 134/2021 [13]. Il Ministro della giustizia, lo scorso 10 maggio 2021, nel rendere conto dei lavori svolti dal predetto gruppo di studio, sottolinea come la previsione si incunei nella compagine di quelle tese a risolvere, anche nel breve-medio periodo, le problematiche interconnesse alla durata dei processi; il corpus normativo in materia di condizioni di procedibilità si innesta su questo sfondo, seguendo la traiettoria del recupero dell’efficienza del sistema processuale [14]. Motivazioni analoghe si scorgono nella Relazione finale della Commissione ‘Lattanzi’, tant’è che si compie un vaglio di carattere positivo della futura delega [15]. Viene condivisa, anzitutto, la proposta contenuta nell’art. 8, lett. a), del progetto di legge di stabilire la procedibilità a querela per il delitto di lesioni personali stradali gravi (art. 590-bis c.p.). Anzi, la Commissione propone di osservare detto regime anche per le lesioni stradali gravissime, sempre in riferimento alle ipotesi stabilite dal primo comma della norma di diritto sostanziale in parola, ferma restando la perseguibilità ex officio per quelle individuate dai dettati successivi della disposizione. L’obiettivo, si precisa, è recepire l’invito della Corte costituzionale che sollecita il legislatore ad «una complessiva rimeditazione sulla congruità dell’attuale» impianto circa «le diverse ipotesi di reato contemplate dall’art. 590-bis c.p.» [16]. Il Giudice delle leggi, pur non reputando manifestamente irragionevole (in riferimento all’art. 3 Cost.) la scelta operata in tale ultima previsione [17], evidenzia come sia difficile escludere «che[,] quanto meno [i casi] base del delitto di lesioni stradali colpose, previst[i] dal primo comma dell’art. 590-bis c.p., appaiono normalmente connotat[i] da un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa». Quindi, prosegue: «le fattispecie ivi disciplinate hanno come possibile soggetto attivo non solo il conducente di un veicolo a motore ma anche, ad esempio, chi circoli sulla strada a bordo di una bicicletta. Inoltre, pur concernendo [continua ..]


4. Ragionare in maniera complessa di questioni semplici

Non è semplice formulare un giudizio globale su una riforma così estesa e complessa; né in questo momento, prima ancora dell’adozione dei decreti attuativi della delega, sembra appropriato. Ci sia consentito abbozzare qualche considerazione di sintesi essendo il testo della delega ben chiaro, quantomeno, nei suoi elementi strutturali [21]. Intelligenti pauca: l’imperativo è decongestionare, del resto la celerità nell’approvazione del provvedimento di cui si discute è a dir poco sospetta (a prescindere da questioni di metodo che, in ogni caso, sono rilevanti in una democrazia parlamentare come dovrebbe essere la nostra); questa la filosofia sottesa alla riforma ‘Cartabia’ che, frutto di un cammino labirintico e recante una doppia “anima”, quella iniziale costituita da una legge delega e l’altra di provvedimento di istantanea operatività, si prefigge di sciogliere il nodo della lungaggine dei processi penali [22]. Insomma, il provvedimento si colloca lungo il tragitto segnato – senza recitarne la triste litania – dagli innumerevoli tentativi di cambiamento stratificati nel tempo. Di conseguenza, richiederà una attenta valutazione da parte degli operatori della giustizia, dovrà misurarsi sulla frastagliata geografia giudiziaria del nostro Paese (nella differenziazione dei diversi carichi di lavoro degli uffici e dei fenomeni criminali), nonché sui comportamenti processuali delle parti e l’esito risulta pressoché scontato: capitolare sotto la scure del Giudice delle leggi. L’obiettivo della palingenesi, in sé, non è criticabile [23]. I tempi, dilatati, dell’accertamento sono fonte di anomalie lungo un duplice crinale: molte vicende giudiziarie si concludono con la prescrizione (la quale espone il nostro Paese alla lente di ingrandimento di molti organi internazionali di monitoraggio e vanifica la richiesta di giustizia delle vittime), sicché lo Stato si sottrae al compito di amministrare la giustizia; si viola il diritto dell’imputato alla ragionevole durata del processo che, di riflesso, si riallaccia alla effettiva osservanza della presunzione di innocenza (artt. 24, 27, comma 2, 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU): se è ben vero che, per l’ordinamento giuridico, la persona non può essere considerata colpevole sino alla sentenza definitiva di [continua ..]


5. La procedibilità d’ufficio ex art. 590 bis, comma 1, c.p. parrebbe salva ma…

Quod demonstrandum. A declinare nel senso esposto, il Giudice delle leggi [37] il quale, in subiecta materia, da ultimo, ha affermato che, nonostante le condotte integranti il delitto di lesioni gravi o gravissime per violazione colposa delle norme sulla circolazione stradale siano connotate da un minor disvalore rispetto a quelle caratterizzate dalla consapevole (o addirittura temeraria) assunzione di rischi irragionevoli, la procedibilità di ufficio, anche per le prime, non è manifestamente irragionevole [38]. Ad avviso del giudice a quo la disciplina censurata, l’art. 590 bis c.p., sarebbe irragionevole sotto il duplice profilo della carenza di proporzionalità tra mezzi scelti e finalità perseguite e del mancato rispetto del canone di coerenza sistematica dell’ordinamento, in quanto essa prevede la procedibilità d’ufficio anche in relazione alle lesioni stradali gravi nei casi in cui l’autore del fatto – obbligatoriamente tenuto alla sottoscrizione di una polizza assicurativa – abbia risarcito la vittima e questa abbia scelto di non proporre querela. Chiamata a pronunciarsi sulle questioni prospettate dal rimettente – volte, in sostanza, ad estendere alla fattispecie base di lesioni stradali il regime di punibilità a querela della persona offesa – la Corte costituzionale reputa che le stesse siano manifestamente infondate, essendo, in larga parte, analoghe a quelle già riconosciute tali dalla sentenza n. 248/2020. In tale occasione, i Giudici della Consulta, pur riconoscendo che le condotte indicate al primo comma dell’art. 590 bis c.p. sono connotate da un minor disvalore sul piano della condotta e del grado della colpa rispetto a quelle contemplate dai commi successivi della menzionata disposizione, ha ritenuto che la procedibilità d’ufficio, anche per le prime, non sia irragionevole e, pertanto, lesiva dell’art. 3 Cost. Difatti, in contrasto con quanto ritenuto dal rimettente, non può considerarsi “automobilista modello” chi abbia violato, sia pure in via occasionale, le norme attinenti la circolazione stradale, provocando – in conseguenza della inosservanza – lesioni personali gravi o gravissime a carico di terzi, sicché neppure da detta visuale la previsione della procedibilità d’ufficio potrebbe essere ritenuta manifestamente irragionevole, così come non lo [continua ..]


NOTE
Fascicolo 1 - 2022