Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Corte costituzionale (di Maria Thelma Vita)


L’istanza di accelerazione non costituisce un rimedio preventivo effettivamente sollecitatorio (Corte cost., sent. 30 luglio 2021, n. 175) Nella pronuncia in commento la Consulta è tornata ad occuparsi della necessaria effettività dei rimedi preventivi previsti dalla cd. legge Pinto (e successive modifiche) per assicurare la ragionevole durata dei procedimenti. In particolare, la Corte d’appello di Napoli è stata chiamata a decidere sulla domanda di equa riparazione avanzata dal ricorrente, ai sensi della l. 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’art. 375 del codice di procedura civile), per l’ec­cessiva durata di un processo penale – tuttora pendente in grado d’appello – nel quale maturava un ritardo tale da consentire la proposizione del ricorso e in cui, tuttavia, al 31 ottobre 2016, non si superavano i termini temporali ritenuti ragionevoli ai sensi della medesima legge. Invero, nel caso in esame, l’imputato non depositava preventivamente l’istanza di accelerazione, la cui mancanza costituirebbe una preclusione al diritto di indennizzo, comportando la declaratoria di inammissibilità della richiesta. In tale contesto, il giudice partenopeo ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1-bis, comma 2 e dell’art. 2, comma 1, entrambi in relazione agli artt. 1 ter, commi 2, 2 bis e 6, l. n. 89 del 2001 nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1, comma 777, lettere a), b) e m), l. 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)». Nell’ordinanza di rimessione si è dubitato della tenuta costituzionale della prima norma evocata «nella parte in cui subordina il riconoscimento del diritto ad un’equa riparazione in favore di chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell’irragionevole durata di un processo penale la cui durata al 31 ottobre 2016 non ecceda i termini ragionevoli previsti dall’art. 2, comma 2– bis, e che non sia stato ancora assunto in decisione alla stessa data, all’esperimento del rimedio preventivo consistente nel depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un’istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i detti termini». Rispetto al censurato art. 2, comma 1, cit., invece, le perplessità del giudice a quo sorgerebbero «nella parte in cui, con riferimento ai processi penali la cui durata al 31 ottobre 2016 non ecceda i termini ragionevoli previsti dall’art. 2, comma 2 bis, e a quelli non ancora assunti in decisione alla stessa data, sancisce l’inammissibilità della domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito il rimedio [continua..]

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