Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità legislative interne (di Ada Famiglietti)


Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari (L. 27 settembre 2021, n. 134) La l. 27 settembre 2021, n. 134 (G.U., Sr. gen., 4 ottobre 2021, n. 237) delega il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi diretti alla generale riorganizzazione del processo penale in termini di efficienza, razionalizzazione e speditezza, attraverso la digitalizzazione e l’implementazione delle tecnologie informatiche. La riforma incide, altresì, sulla disciplina delle sanzioni sostitutive brevi, che potranno essere direttamente applicate anche nella fase del giudizio, e predispone una disciplina organica per la giustizia riparativa. Oltre ai princìpi della delega, la l. n. 134/2021 apporta alcune modifiche ai codici penale e di procedura penale immediatamente precettive, a cominciare dall’introduzione di una nuova causa di improcedibilità, sulla scorta delle pressanti indicazioni dell’Unione Europea e della Corte di Strasburgo in tema di ragionevole durata dei procedimenti penali. Il testo approvato consta di due articoli: il primo conferisce una delega legislativa al Governo della durata di un anno, con il triplice obiettivo dello snellimento e transizione digitale del processo penale, insieme alla ristrutturazione della disciplina dei riti speciali e delle misure alternative alla pena. Tra le innovazioni finalizzate al restringimento dei tempi procedimentali, si segnala la riduzione dei termini di durata delle indagini preliminari, che saranno di sei mesi per le contravvenzioni, un anno per i delitti e un anno e mezzo per i delitti più gravi di cui all’art. 407, comma 2, c.p.p. È inoltre previsto un potere di controllo giurisdizionale sulla durata delle indagini preliminari con la possibilità che, su richiesta motivata dell’interessato, il giudice possa retrodatare l’iscrizione nel registro dei reati del nome dell’indagato «nel caso di ingiustificato e inequivocabile ritardo». Al fine di evitare la celebrazione di processi inutili, la delega prevede che il pubblico ministero chieda l’archiviazione e che il giudice dell’udienza preliminare pronunci sentenza di non luogo a procedere «quando gli elementi acquisiti non consentono una ragionevole previsione di condanna». In prospettiva deflattiva è data delega per l’ampliamento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131 bis c.p., e della sospensione con messa alla prova dell’imputato, applicabili per reati la cui pena detentiva edittale non supera, rispettivamente, nel minimo i due anni e nel massimo i sei anni. Limitatamente alle impugnazioni, si introducono tre nuovi casi d’inammissibilità del gravame: la mancanza, nell’atto d’impugnazione, [continua..]

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