Processo Penale e GiustiziaISSN 2039-4527
G. Giappichelli Editore

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Novità legislative interne (di Ada Famiglietti)


DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E IMMIGRAZIONE, SICUREZZA PUBBLICA, NONCHÉ MISURE PER LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO E L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (D.l. 4 ottobre 2018, n. 113) Il d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (G.U., Sr. gen., 4 ottobre 2018, n. 231) interviene in materia di protezione internazionale, sicurezza pubblica e introduce nuove disposizioni nel d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (codice antimafia). L'ultimo settore di intervento del provvedimento concerne l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Viene eliminata la discrezionalità nel conferimento della tutela umanitaria, con l'effetto di abolire i permessi di soggiorno per motivi umanitari. Eccezioni sono rappresentate dal divieto di espulsione degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità; in tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche per non più di un anno. Altra deroga è la contingente ed eccezionale calamità esistente nel Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno; in tal caso, il permesso ha la durata di sei mesi. Infine è vietata l'espulsione dello straniero che abbia compiuto atti di particolare valore civile; qui il relativo permesso dura due anni ed è rinnovabile, ai sensi del nuovo art. 42-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE Uno dei punti fondamentali del provvedimento concerne l'ampliamento della lista dei reati che, in caso di condanna definitiva, comportano il diniego o la revoca dello status di rifugiato. Si tratta dei delitti di: violenza sessuale, produzione, traffico e detenzione di stupefacenti, rapina ed estorsione, vio­lenza o minaccia a pubblico ufficiale, lesioni personali gravi e gravissime, mutilazione degli organi genitali femminili, furto e furto in abitazione, aggravati dal porto di armi o di droghe. L'art. 10, rubricato «Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale», a seguito dei rilievi critici formulati dal Quirinale, stabilisce che, se il richiedente asilo è sottoposto a procedimento penale o ha una condanna non definitiva per questi reati, il questore lo comunica al più presto alla commissione territoriale che «provvede nell'immediatezza all'audizione del­l'interessato». A tal fine, è doveroso ricordare che il testo inizialmente licenziato dell'art. 10 era originariamente rubricato «Sospensione del procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale». In esso si prevedeva che, [continua..]

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Fascicolo 6 - 2018